PRINCIPALI NOVITA’ CONTABILI E FISCALI DEL D. LGS 117/2017

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO  (artt. 13-14)

“Gli Enti del Terzo Settore devono redigere  il Bilancio d’esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, rendiconto  finanziario con indicazione dei proventi e oneri, dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente, e le modalità di perseguimento delle modalità statutarie.” …..
Gli Enti del Terzo Settore che hanno ricavi, proventi o rendite inferiori ad € 220.000 possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
Lo schema di qualsiasi tipologia di bilancio è definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I Bilanci si depositano presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.(RUNTS)
Gli Enti del Terzo Settore che esercitano in via principale od esclusiva attività commerciale redigono il bilancio secondo le regole civilistiche, e lo depositano presso il registro delle Imprese.

ULTERIORI OBBLIGHI

Bilancio esercizio per Enti terzo Settore con ricavi superiori a 100.000 euro.
Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti ed associati.

Bilancio esercizio per Enti terzo Settore con ricavi superiori a 1.000.000 di euro.
Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 di euro annui devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

VOLONTARIATO (art. 17)

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

N.B. : non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni; le citate disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale.

 

Il regime fiscale degli Enti Terzo settore (art.79-83), ODV (art.84) e APS (art.85)

Gli articoli 79-83 del CTS introducono un regime fiscale unitario per tutti gli enti Terzo settore, uniformando il trattamento tributario degli enti no profit.

Gli articoli 84,85,86 regolano il regime fiscale ODV, regime fiscale APS, regime forfettario ODV– APS.

Le attività “non commerciali” ETS risultano essere:

  1. Attività di interesse generale a titolo gratuito o per corrispettivi non superiori ai costi effettivi;
  2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamene dagli Ets o affidata ad università o altri organismi di ricerca;
  3. Raccolte pubbliche di fondi effettuata occasionalmente;
  4. Contributi e apporti erogati dalla Pa;
  5. Attività istituzionali degli Ets nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi.
  6. Le attività “non commerciali” ODV (Organizzazioni di Volontariato).
  7. Vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito e cessioni di beni prodotti da assistiti e volontari, curate dall’organizzazione senza intermediari;
  8. Somministrazione di alimenti e bevande presso raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale.
  9. Le attività “non commerciali” APS (Associazioni di Promozione Sociale).
  10. Attività istituzionali per corrispettivi specifici verso associati e familiari conviventi degli stessi, associati di altre APS affiliate ed associazioni di APS;
  11. Cessioni di pubblicazioni destinate ad associa ti e loro familiari conviventi;
  12. Somministrazione di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali (APS ex articolo 3, comma 6, lettera e della legge 287/1991);
  13. Vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curata dall’APS senza intermediari.

 

I nuovi regimi forfettari ETS (art.80)

Enti non commerciali
Gli enti del Terzo settore “non iscritti” al Registro Unico Nazionale possono applicare il regime di cui all’art.145 del Tuir.
Terzo settore
Gli enti non commerciali “iscritti” al Registro Unico Nazionale possono applicare il nuovo regime forfettario opzionale che prevede, per la determinazione del reddito, l’applicazione all’ammontare dei ricavi e dei proventi delle attività  istituzionali e diverse, dei seguenti coefficienti di redditività:

a) ATTIVITA’ DI SERVIZI
7% per ricavi fino a 130 mila euro;
10% per ricavi tra 130.001 e 300 mila euro;
17% per ricavi oltre i 300 mila euro.

b) ALTRE ATTIVITA’
5% per ricavi fino a 130 mila euro;
7% per ricavi tra 130.001 e 300 mila euro;
14% per ricavi oltre i 300 mila euro.

Le ODV e le APS possono accedere al regime forfettario se nel periodo precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130 mila euro o alla diversa soglia autorizzata dal Consiglio Ue, beneficiando di un coefficiente di redditività pari a:
1% per le ODV;
3% per le APS.

 

 

OPPORTUNITA’ ED AGEVOLAZIONI SOCIAL BONUS
E’ previsto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali con modalità non commerciali.

EROGAZIONI LIBERALI
Detrazione del 30% per le erogazioni in denaro e/o in natura, incrementate fino al 35% se in favore delle OdV, nel rispetto di un tetto di euro 30 mila.

TRIBUTI LOCALI
Esenzione IMU e TASI per gli immobili utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Posta la necessaria comunicazione preventiva alla SIAE, esenzione dall’imposta per le attività ricreative svolte in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

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Lun Gen 1 , 2018
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